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Per evitare la responsabilità solidale da parte dell'acquirente ed al fine di certificare la bontà del credito occorre che il credito sia accompagnato dalla seguente documentazione ai sensi dell' art. 121, comma 6-bis D.L. 34/2020 come modificato dall' art. 1, lett. b, D.L. 11/2023.
La lista dei documenti è la seguente:
a) Titolo edilizio abilitativo degli interventi o, per interventi in regime di edilizia libera, dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà, resa ai sensi dell’art. 47 D.P.R. 28.12.2000, n. 445, in cui sia indicata la data di inizio dei lavori ed attestata la circostanza che gli interventi di ristrutturazione edilizia posti in essere rientrano tra quelli agevolabili, pure se i medesimi non necessitano di alcun titolo abilitativo, ai sensi della normativa vigente.
b) Notifica preliminare dell’avvio dei lavori all’azienda sanitaria locale o, per interventi per cui la notifica non é dovuta, dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà (art. 47 D.P.R. 445/2000), che attesti tale circostanza.
c) Visura catastale ante operam o storica dell’immobile oggetto d’intervento o, per immobili non ancora censiti, domanda di accatastamento.
d) Fatture, ricevute o altri documenti comprovanti le spese sostenute, nonché attestanti l’avvenuto pagamento delle spese.
e) Asseverazioni, quando obbligatorie per legge, dei requisiti tecnici degli interventi e di congruità delle relative spese, corredate da tutti gli allegati previsti dalla legge, rilasciate dai tecnici abilitati, con relative ricevute di presentazione e deposito nei competenti uffici.
f) Nel caso di interventi su parti comuni di edifici condominiali, delibera condominiale di approvazione dei lavori e relativa tabella di ripartizione delle spese tra i condomini.
g) Nel caso di interventi di efficienza energetica diversi da quelli ammessi al Superbonus (art. 119, cc. 1 e 2 D.L. 34/2020), la documentazione prevista dall’art. 6, c. 1, lett. a) e c) (ossia, relazione tecnica e APE) D.M. Sviluppo economico 6.08.2020 (“Requisiti tecnici per l’accesso alle detrazioni fiscali per la riqualificazione energetica degli edifici - cd. Ecobonus”), in G.U. 5.10.2020, n. 246 o, nel caso di interventi per i quali uno o più dei predetti documenti non risultino dovuti in base alla normativa vigente, dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà (ex art. 47, D.P.R. 28.12.2000, n. 445), che attesti tale circostanza.
h) Visto di conformità dei dati relativi alla documentazione che attesti la sussistenza dei presupposti che danno diritto alla detrazione sulle spese sostenute per le opere, rilasciato ai sensi dell’art. 35, D. Lgs. 241/1997, dai soggetti indicati all’art. 3, c. 3, lett. a) e b) D.P.R. 322/1988 e dai responsabili dell’assistenza fiscale dei centri costituiti dai soggetti di cui all’art. 32 D. Lgs. 241/1997.
i) Attestazione rilasciata dal soggetto che é controparte nella cessione del credito di avvenuta osservanza degli obblighi degli artt. 35 e 42 D. Lgs. 21.11.2007, n. 231 in tema di verifiche antiriclaggio, se tenuto a tali verifiche. Se, invece, tale soggetto è una società quotata o una società appartenente al gruppo di una società quotata e non rientra fra i soggetti obbligati di cui all’art. 3 D. Lgs. 231/2007, un’attestazione dell’adempimento di analoghi controlli in osservanza degli obblighi di adeguata verifica della clientela deve essere rilasciata da una società di revisione a tale fine incaricata.
i bis) Per interventi di riduzione del rischio sismico, la documentazione prevista dal D.M. Infrastrutture e Trasporti n. 329 del 6.08.2020, che ha modificato il D.M. 28.02.2017, n. 58 (Allegati B, B1 e B2, polizza assicurativa e SAL depositati al SUE).
i-ter) contratto di appalto sottoscritto tra il soggetto che ha realizzato i lavori e il committente
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